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Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 · Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 — Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 Art. 6Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

Capo I DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E 2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/94/UE

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti" e dopo il capoverso 1-quinquies e' inserito il seguente: "1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all' articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ".

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell' art. 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida). - 1. All' art. 128 del Codice della strada , dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: "1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'art. 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia' titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi della normativa vigente. 1-sexies. Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all' art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all' art. 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . 2. All' art. 129, comma 3, del Codice della strada , le parole da: "e per le patenti rilasciate da uno Stato estero" fino a: "sul documento di guida" sono soppresse.».