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Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 · Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 — Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Art. 7Standard minimi di sistema

Capo II Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze

In KraftAmtlicher Text

1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'adozione di uno o piu' repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonche' di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformita' delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunita' dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;

c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;

d) la funzionalita' di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all' articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilita' e conservazione degli atti rilasciati;

e) la conformita' delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;

f) la previsione di condizioni che assicurino collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;

g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalita' di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonche' l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 4, comma 51, della citata legge n. 92 del 2012 , si veda nelle note alle premesse.