Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Art. 10Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
Capo V Disposizioni finali
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dagli ordinamenti nazionali in materia di istruzione scolastica e universitaria, provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.