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Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248 · Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248 — Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020)

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248 Art. 7Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In KraftAmtlicher Text

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» e' sostituita dalla seguente: «aeromobili»;

b) all'articolo 1914, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1869, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 1869 (Maggiorazione per i percettori dell'indennita' di aeronavigazione o di volo). - 1-3. (Omissis). 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di aeromobili, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5-8. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1914, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 , come modificato dal presente decreto: «Art. 1914 (Indennita' supplementare). - 1-4. (Omissis). 5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle. 6-7. (Omissis).».