Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 Art. 6Poteri della Banca d'Italia e rinvio a disposizioni statali
1. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia le valutazioni e le attivita' di vigilanza anche nei riguardi delle banche a carattere regionale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni o con esse non in contrasto, si applicano nella Regione le disposizioni statali in materia di disciplina dell'attivita' bancaria e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni.