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Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 · Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 — Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171)

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Art. 7Formazione

In KraftAmtlicher Text

1. La formazione e' finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento nonche' per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilita' degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;

b) le modalita' di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;

c) le modalita' di valutazione;

d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento;

e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attivita' formative e di valutazione;

f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;

g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attivita' di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalita' stabilite nel Piano.