Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 Art. 10
Modificazioni all' articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , relativo all'attivita' di facchinaggio
1. All' articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attivita'»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All' articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57 , le parole: "di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e" sono soppresse.».
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , cosi' come modificato dal presente decreto: "Articolo 72 Attivita' di facchinaggio 1. I soggetti che presentano la segnalazione certificata di inizio di attivita' per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell' articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 1 -bis. All' articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57 , le parole: "di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e" sono soppresse."