Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 Art. 9Diritto speciale di prelievo
1. Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.