Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 Art. 6
Assicurazione della responsabilita' per i crediti marittimi
1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilita' in reazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4.
2. L'esistenza della copertura assicurativa e' comprovata da uno o piu' certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave.
3. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, e' pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.