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Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 · Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 — Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. (12G0125)

Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilita'

1. I crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilita' armatoriale sono i seguenti:

a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni, ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne derivino;

b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;

c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;

d) crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;

e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave;

f) crediti fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.