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Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 · Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 — Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. (12G0125)

Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 Art. 2Definizioni

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Convenzione del 1996: il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilita' per i crediti marittimi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996;

b) armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave e' iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima;

c) assicurazione: il contratto di assicurazione, con o senza franchigie avente per oggetto la copertura della responsabilita' dell'armatore in relazione ai crediti di cui all'articolo 4.