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Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 · Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 — Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. (12G0125)

Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 Art. 11Sanzioni

In KraftAmtlicher Text

1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 , e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.

Note all'art. 11: Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 53 del 2011 , cosi' recita: «Art. 29 (Sanzioni) - 1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro. 2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.».