Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 Art. 11Sanzioni
1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 , e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.
Note all'art. 11: Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 53 del 2011 , cosi' recita: «Art. 29 (Sanzioni) - 1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro. 2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111 Art. 29