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Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 · Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 — Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. (12G0131)

Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 Art. 15Accordi in vigore

Titolo II ISTITUZIONE DI UN COMITATO AZIENDALE EUROPEO OVVERO DI UNA PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

In KraftAmtlicher Text

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dal presente decreto, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui:

a) un accordo o piu' accordi applicabili all'insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e, se scaduti, sono stati prorogati o qualora tali accordi siano adeguati in relazione a modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese; ovvero

b) un accordo concluso a norma dell' articolo 6 della direttiva 94/45/CE e' firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011.

2. La disciplina applicabile al momento della firma o della revisione dell'accordo continua a trovare applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti nell'ambito di applicazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Allo scadere degli accordi di cui ai commi 1 e 2, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo.

Note all'art. 15: - Per i riferimenti alla direttiva 94/45/CE , si veda nelle note alle premesse.