Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 Art. 9Obblighi degli operatori
Capo II Obblighi degli operatori economici
1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorita' di vigilanza del mercato.
Note all'art. 9: Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE , si veda nelle note all'articolo 2.