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Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 · Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 — Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099)

Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 Art. 7Obblighi dei distributori

Capo II Obblighi degli operatori economici

In KraftAmtlicher Text

1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformita' e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e l'autorita' di vigilanza del mercato.

2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE .

3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno messo a disposizione sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore, se del caso, e l'autorita' nazionale competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.

4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorita' competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.

5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Note all'art. 7: Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE , si veda nelle note all'articolo 2.