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Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 · Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 — Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099)

Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 Art. 5Rappresentanti autorizzati

Capo II Obblighi degli operatori economici

In KraftAmtlicher Text

1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE ;

b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana;

c) cooperare con l'autorita' competente, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.

3. L'identita' e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE .

4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Note all'art. 5: Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE , si veda nelle note all'articolo 2.