Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 Art. 32Non conformita' formale
Capo V Procedure di salvaguardia
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, l'autorita' di vigilanza del mercato chiede all'operatore interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione, qualora giunga ad una delle seguenti conclusioni:
a) il marchio Pi e' stato apposto in violazione di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto;
b) il marchio Pi non e' stato apposto;
c) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
d) i requisiti degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e del presente decreto non sono stati rispettati.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire le messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.
Note all'art. 32: Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE si veda nelle note all'articolo 2.