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Decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85 · Decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85 — Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. (12G0104)

Decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85 Art. 5Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

In KraftAmtlicher Text

1. All'articolo 15, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle more della definizione del codice unico europeo, si applica il codice unico nazionale.».

Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 16 del 2010 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Sistema europeo di codifica). - 1. Conformemente alle previsioni di cui all' articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 191 del 2007 , a ciascun materiale donato e' attribuito un codice d'identificazione unico europeo, al fine di garantire un'adeguata identificazione del donatore e la rintracciabilita' di tutti i materiali donati, nonche' di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprieta' fondamentali dei tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di cui all'allegato XI. 1-bis. Nelle more della definizione del codice unico europeo, si applica il codice unico nazionale.».