Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 Art. 29Pubblicazione delle informazioni
Capo I RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/140/CE
1. L' articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Pubblicazione delle informazioni). - 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorita' competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.".