Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 6Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
1. All' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 71 dopo le parole: «introdotto dal comma 63 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell' articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ,»;
b) al comma 72 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.»;
c) al comma 73 dopo le parole: «derivanti dal rimborso» sono inserite le seguenti: «o cessione»;
d) al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell' articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 . Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.»;
e) al comma 77, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011.».
Note all'art. 6: Il testo dell'art. 2, commi 71, 72, 73, 75 e 77 del citato decreto-legge n. 225 del 2010 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2. (Proroghe onerose di termini) (Omissis). "71 Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell' art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , dell' art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 , dell' art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato art. 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell' art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dal comma 63 del presente articolo e dell' art. 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , senza limiti di importo. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all' art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , accreditano al fondo o al comparto al quale e' imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare." "72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti e' riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell' art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 . A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante. Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito." "73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall' art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , derivanti dal rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell' art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , dell' art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 , dell' art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell' art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto." "75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , al comma 4 dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 , al comma 4 dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , e' riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell' art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 . Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati." "77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'art. 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. (Omissis).".
Verweist auf
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 10
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 11
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 14
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 16
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 17
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 2
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 26
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 68
- Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 9