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Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 · Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 — Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (12G0067)

Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 Art. 3Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;

b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;

c) al comma 2, primo periodo, la parola: «assoggettati» e' sostituita dalle seguenti: «il cui gestore sia soggetto»;

d) al comma 2, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;

e) al comma 2 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;

f) al comma 3, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;

g) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;

h) al comma 6, primo periodo, le parole: «valore di sottoscrizione o acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto»;

i) al comma 6 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;

l) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;

m) al comma 8 le parole: «non residenti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni».

Note all'art. 3: Il testo dell'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: « Art. 10-ter. (Disposizioni. tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). 1. Sui proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell' art. 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell' art. 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato di prospetti periodici. 2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell' art. 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell' art. 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici. 2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. 3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell' art. 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all' art. 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' art. 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che intervengono nella loro riscossione. 6. I proventi di cui all' art. 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. In ogni caso il valore o il costo delle azioni e' rilevato dai prospetti periodici. 7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.".