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Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 46 · Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 46 — Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. (12G0066)

Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 46 Art. 2Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867 , rimangono validi.

2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma dei seguenti decreti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799 ;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854 ;

c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874 ;

d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875 ;

e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435 .

3. I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800 , e i pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801 , possono essere soggetti ad una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11 , 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 , e successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.

Note all' art. 2: Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1982, n. 321, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/347 relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 854 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1982, n. 319, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1982, n. 328. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometri che) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1982, n. 328. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 12 settembre 1988 n. 435 (Attuazione della direttiva n. 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1988, n. 241. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801 (Attuazione della direttiva CEE n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, S.O. Il testo degli articoli 11 , 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, S.O., cosi' recita: "Art. 11. La verificazione prima CEE e' il controllo e la conferma della conformita' di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione della direttiva particolari ad esso applicabili. 2. L'esecuzione della verificazione prima CEE e' attestata dal relativo marchio. 3. La verificazione prima CEE, nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformita' alle modalita' previste, puo' anche non essere effettuata all'unita', e cioe' non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta." "Art. 12. La verificazione prima CEE degli strumenti e dei dispositivi e' effettuata dagli uffici provinciali metrici, secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall'annesso allegato II e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari emanate per le rispettive categorie di appartenenza. Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione puo' essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie del settore metrologico. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee ." "Art. 13. In sede di verificazione prima CEE, si controlla: a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso e' conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a detto strumento; b) se lo strumento e' stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso e' conforme al modello approvato ed ai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello. 2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima CEE e' diretto in particolare in conformita' dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al controllo: a) delle qualita' metrologiche; b) del funzionamento entro gli errori massimi tollerati; c) della costruzione, che deve garantire che le proprieta' metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento; d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE. 3. Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima CEE conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva CEE, di cui all'allegato II sotto la responsabilita' dell'ispettore metrico, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all'Articolo 12, comma secondo.".