Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 Art. 15Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti
Capo III STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI
1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalita' della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.
2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.
3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacita' e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;
b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;
d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;
e) partecipanti a programmi di mobilita' e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010 : "Art. 4 (Fondo per il merito). - (Omissis). 4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all' articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3. (Omissis).".