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Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 · Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 — Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)

Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 Art. 15Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti

Capo III STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

In KraftAmtlicher Text

1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalita' della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.

2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito.

3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacita' e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;

b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;

d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;

e) partecipanti a programmi di mobilita' e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.

Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010 : "Art. 4 (Fondo per il merito). - (Omissis). 4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all' articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3. (Omissis).".