Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 Art. 12Pesca di quantita' superiori a quelle autorizzate
Capo II Sanzioni
1. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.))
2. ((Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.))
3. ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore)) .