Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230 Art. 2Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
1. All' articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies.».
2. All' articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «addebitare» e' sostituita dalla seguente: «richiedere»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 114-decies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto: «Art. 114-decies (Operativita' transfrontaliera). - 1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'art. 114-novies. 5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.». - Si riporta il testo dell'art. 126-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto: «Art. 126-ter (Spese applicabili). - 1. Il prestatore dei servizi di pagamento non puo' richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge. 2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.».
Verweist auf
- Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230 Art. 114
- Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230 Art. 126