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Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 · Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 — Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. (12G0015)

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 Art. 3Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi

In KraftAmtlicher Text

1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene:

a) l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto dell'attuale disponibilita' di infrastrutture e di offerta di servizi, nonche' sulla base della ricognizione prevista dall' articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ;

b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire, quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e sostenibilita' finanziaria sulla base di valutazioni economico-finanziarie;

c) le priorita' d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall' articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, e da altre disposizioni di legge;

d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorita' individuate con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i documenti programmatori esistenti;

e) l'elenco degli studi di fattibilita' propedeutici all'individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'elaborazione degli studi stessi e la relativa copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili;

f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.

3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attivita' di valutazione ex post di cui all'articolo 6, che forniscono orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli investimenti.

4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e successive modificazioni.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 42 del 2009 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 , si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 443 del 2001 , si veda nelle note all'art. 2.