Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 Art. 3Valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi
1. I Ministeri procedono alla valutazione ex ante dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nei diversi settori di competenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. A tal fine, la Prima Sezione del Documento contiene:
a) l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, formulata anche tenendo conto dell'attuale disponibilita' di infrastrutture e di offerta di servizi, nonche' sulla base della ricognizione prevista dall' articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ;
b) gli obiettivi di risultato e di impatto da conseguire, quantificati attraverso indicatori specifici e misurabili e determinati anche nel rispetto di criteri di convenienza economica e sostenibilita' finanziaria sulla base di valutazioni economico-finanziarie;
c) le priorita' d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall' articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, e da altre disposizioni di legge;
d) la rispondenza degli obiettivi e delle priorita' individuate con le direttive del Ministro competente e la coerenza con i documenti programmatori esistenti;
e) l'elenco degli studi di fattibilita' propedeutici all'individuazione degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'elaborazione degli studi stessi e la relativa copertura finanziaria, e/o degli eventuali progetti disponibili;
f) ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.
3. Nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, i Ministeri tengono conto degli esiti delle attivita' di valutazione ex post di cui all'articolo 6, che forniscono orientamenti informativi utili a supportare la pianificazione degli investimenti.
4. Per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, la valutazione di cui al presente articolo deve essere coerente con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e successive modificazioni.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 22 della citata legge n. 42 del 2009 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 128 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 , si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 443 del 2001 , si veda nelle note all'art. 2.