Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 Art. 14Amministrazione commissariale
Capo III Commissariamento degli atenei
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si avvale delle strutture di ateneo.
2. Le strutture amministrative e gli organi dell'universita' commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di rientro.