Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 Art. 12Designazione dei commissari
Capo III Commissariamento degli atenei
1. Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti tra:
a) dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi di governo e funzionamento delle universita' che siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita' italiane o straniere;
b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza dei sistemi di funzionamento delle universita';
c) dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione, componenti degli organi costituzionali della magistratura amministrativa e contabile con comprovata esperienza degli sistemi amministrativi e contabili delle universita';
d) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione di almeno sette anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili delle universita'.
2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che hanno rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di amministrazione o di controllo dell'universita' commissariata.
3. Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
4. L'insediamento del commissario o della commissione presso l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel medesimo termine il commissario o i commissari che non intendano accettare la designazione sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al membro o ai membri supplenti il subentro nell'incarico. La mancata accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1.