Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 Art. 14Disposizioni finali
1. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente decreto.
2. Sono abrogati:
a) l' articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 ;
b) l' articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 .
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute.
4. Salvo quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
5. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Nota all' art. 14: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329.