Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 · Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 — Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. (11G0218)

Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 Art. 2Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale

Capo I ACQUE MINERALI NATURALI

In KraftAmtlicher Text

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.

2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:

a) geologico ed idrogeologico;

b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

c) microbiologico;

d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.