Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 Art. 13Domande di autorizzazione allo stoccaggio
Capo III Autorizzazioni allo stoccaggio
1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;
c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;
d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;
e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 6;
f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;
g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita';
h) disponibilita' e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio;
i) quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO2 , portate e pressioni di iniezione, nonche' ubicazione degli impianti di iniezione;
l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare;
m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;
n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonche' a limitarne le conseguenze;
o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;
p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarita' tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO2 , nonche' le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;
q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23, comma 4;
r) prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avra' validita' ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;
s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181)) .