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Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 · Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 — Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (11G0207)

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 Art. 13Domande di autorizzazione allo stoccaggio

Capo III Autorizzazioni allo stoccaggio

In KraftAmtlicher Text

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;

c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;

d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;

e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 6;

f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;

g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita';

h) disponibilita' e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio;

i) quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO2 , portate e pressioni di iniezione, nonche' ubicazione degli impianti di iniezione;

l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare;

m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;

n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonche' a limitarne le conseguenze;

o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;

p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarita' tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO2 , nonche' le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;

q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23, comma 4;

r) prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avra' validita' ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;

s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181)) .