Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 Art. 8Condizioni generali per la commercializzazione
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)) .
2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell' articolo 2, numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE , possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18)) .