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Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 · Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 — Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. (11G0164)

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Art. 2Definizioni

In KraftAmtlicher Text

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione;

c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito;

d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta;

e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane;

i) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.