Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Art. 2Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta', allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta' ed e' destinato alla riproduzione;
c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta', ma non ha ancora partorito;
d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia' partorito una prima volta;
e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
h) suinetto: un suino dallo svezzamento all'eta' di 10 settimane;
i) suino all'ingrasso: un suino dall'eta' di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
l) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.