Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Art. 13Contenuto dei rendiconti
Capo II Controllo successivo
1. I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , i rendiconti dei commissari delegati, straordinari o comunque denominati contengono anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinti in certi, esigibili e di difficile riscossione, nonche' dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza. ((6))
------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera g)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] g) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato negli articoli 11, comma 1 , e nell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 , deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto".
Verweist auf
- Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Art. 47