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Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 · Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 — Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Art. 13Definizione del contenuto di missione e programma

Titolo I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

In KraftAmtlicher Text

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 ((...)) utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unita' di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 ((...)) e' costituita dai programmi.