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Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 · Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 — Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Art. 5Obbligo di conservazione dei dati

Titolo I NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA

In KraftAmtlicher Text

1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonche' con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantita', alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalita' per identificare il cliente grossista in questione, nonche' specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.