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Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57 · Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57 — Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. (11G0095)

Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57 Art. 2Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

1. Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all' articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-bis nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l'accisa e' applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purche' gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.

2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.

Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 39-bis , 39-ter , 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , si veda nelle note all'art. 1.