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Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 · Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 — Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. (11G0094)

Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 2Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.».

Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 24. Obblighi di redazione. ( Art. 42 della direttiva n. 86/635 e art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 83/349 ). 1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse assimilati ai sensi dell'art. 26. 2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'art. 28, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'art. 35 e le imprese partecipate di cui all'art. 36 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'impresa capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato. 2-bis Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.