Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 2Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87
1. All' articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.».
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 24. Obblighi di redazione. ( Art. 42 della direttiva n. 86/635 e art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 83/349 ). 1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse assimilati ai sensi dell'art. 26. 2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'art. 28, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'art. 35 e le imprese partecipate di cui all'art. 36 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'impresa capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato. 2-bis Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.
Verweist auf
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 24
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 25
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 26
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 28
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 3
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 35
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 36
- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56 Art. 42