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Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 · Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 — Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. (11G0098)

Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 Art. 3Disposizioni finanziarie

In KraftAmtlicher Text

1. All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell' articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96 . Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalita' di versamento, per l'istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28, COME MODIFICATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) .

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come introdotti dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.