Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 Art. 13Comunicazione preventiva di arrivo delle navi
1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave diretta verso un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell'articolo 17 sia assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione all'autorita' competente locale dell'arrivo della stessa, possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato IV.
2. Le procedure e i formati sviluppati dall'autorita' competente locale ai fini dell'allegato IV del presente decreto sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , e successive modifiche,in materia di avvisi originati dalle navi.
Note all' art. 13: - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.