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Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 · Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 — Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. (11G0092)

Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 Art. 13Comunicazione preventiva di arrivo delle navi

In KraftAmtlicher Text

1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave diretta verso un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell'articolo 17 sia assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione all'autorita' competente locale dell'arrivo della stessa, possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato IV.

2. Le procedure e i formati sviluppati dall'autorita' competente locale ai fini dell'allegato IV del presente decreto sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , e successive modifiche,in materia di avvisi originati dalle navi.

Note all' art. 13: - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.