Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 · Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 — Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 Art. 32Adozione di persone di maggiore eta'

Capo IV Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione

In KraftAmtlicher Text

1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore eta', quando l'adottante non ha residenza in Italia, e' il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato.

2. Il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Puo' anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all' articolo 312 del codice civile .

Note all'art. 32: - Il testo dell' art. 312 del Codice Civile e' il seguente: «Art. 312 (Accertamenti del tribunale). - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando.».