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Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 · Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 — Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 Art. 2Funzioni degli uffici consolari

Titolo I Disposizioni introduttive

In KraftAmtlicher Text

1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , provvede al rilascio dei visti di ingresso.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' il seguente: «Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attivita' educative, assistenziali e sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di commercio, degli Enti italiani; stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita' economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.».