Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12 Art. 2Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690
1. L' articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690 , e' sostituito dal seguente: «1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle societa'; c) ritenute su interessi e redditi da capitale; d) ritenute d'acconto sui dividendi; e) ritenute sui premi e sulle vincite; f) imposta sulle successioni e donazioni.».
Note all' art. 2: - La legge 26 novembre 1981, n. 690 , e' citata nella nota al titolo.