Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Art. 13Autorita' competente ad irrogare le sanzioni
1. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e le relative norme di attuazione.
Note all' art. 13: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note all'articolo 11.