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Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57 · Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57 — Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. (10G0079)

Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 57 Art. 2Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 , e' sostituito dal seguente: «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».

Note all'art. 2: - Il testo dell' art. 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 , cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio). - 1. Le regioni, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A e delle ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono i centri di raccolta o di magazzinaggio di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). 2. Le regioni assicurano la permanente conformita' dei centri di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), ai requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, compresi quelli di cui agli allegati al presente decreto, anche mediante ispezioni veterinarie periodiche e comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai centri riconosciuti ed ogni successiva variazione. 3. Qualora sia accertato il venire meno di uno dei requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, le regioni provvedono a sospendere o a revocare il riconoscimento concesso, anche su segnalazione di irregolarita' comunicate loro dal Ministero della salute, sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di destinazione dello sperma. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».