Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 Art. 2Disposizioni transitorie
1. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative economiche, i soggetti qualificati, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009, quali operatori professionali registrati, continuano ad operare in qualita' di destinatari registrati ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal presente decreto legislativo, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti.
2. Fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, possono continuare ad essere applicate le disposizioni previste dall' articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009.
3. In tutte le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell' articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , le parole: «operatore registrato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009: «1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito un codice d'accisa.» - Si riporta il testo dell' articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009: «Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa). - 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8. 2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne e' disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni. 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria. 4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunita' che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. 5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari. 6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.» - Si riporta il testo dell' articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.»
Verweist auf
- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 Art. 14
- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 Art. 17
- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 Art. 4
- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 Art. 6
- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 Art. 8
- Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 Art. 84