Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 · Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Art. 721Prosecuzione degli studi universitari

- CAPO II UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle universita' d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre universita' che hanno attivato corsi corrispondenti.