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Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 · Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Art. 521Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti

- SEZIONE VII SANZIONI PENALI E DISCIPLINARI

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell' articolo 334 del codice penale .

2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.