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Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 · Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Art. 1069Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

- CAPO IV QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI SEZIONE I FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO

In KraftAmtlicher Text

1. L'autorita', che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.

3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

4. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento.

5. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.