Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 Art. 13Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all' articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonche' i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 8, e all'articolo 12.
2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015.
4. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalita' e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilita' con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.
Note all'art. 13: - Per il testo dell' art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.
Verweist auf
- Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 Art. 3
- Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 Art. 63